A decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il Reddito di cittadinanza (RdC) quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni.
La PdC può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, di età inferiore ai 67 anni.
Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare, è invece prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. Tale Patto sostituisce il Patto per il lavoro anche nel caso di nuclei che abbiamo già sottoscritto con i servizi del Comune un Progetto personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 147/2017, ovvero qualora i centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo. I suddetti patti possono prevedere l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento del mercato del lavoro e dell’inclusione sociale. I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.

Sono esclusi dai suddetti obblighi:

  • minorenni;
  • beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
  • beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
  • soggetti di oltre 65 anni di età;
  • soggetti con disabilità, come definito ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Invalidi civili con oltre il 45% d’invalidità, titolari di rendite INAIL con oltre il 33% d’invalidità, i non vedenti, i sordomuti e gli invalidi di guerra) non iscritte nelle liste speciali di collocamento al lavoro, che comunque possono aderire volontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
  • soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.
  • Possono, inoltre, essere esonerati a cura dei Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE) ), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori considerati in stato di disoccupazione, in quanto percepiscono redditi da lavoro cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

AMMONTARE DEL BENEFICIO ECONOMICO

 Ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 4/2019, il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dal presente modello di domanda.

La quota A integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del Rdc/Pdc. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la predetta soglia è elevata fino ad 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.
Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.
In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.
Il valore dell’ISEE dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro. Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1 , ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ISEE.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.; la scala di equivalenza, inoltre, non tiene conto dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

DURATA DEL BENEFICIO
Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 6, del d.l. n. 4/2019, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in Pdc qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso.
REQUISITI DI ACCESSO
Al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.
 I requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere:
  • cittadino italiano o dell’Unione Europea;
  • cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero titolare di protezione internazionale o apolide;
  • cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea;

E’ altresì prevista la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo e non deve stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Requisiti economici (art. 2, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del d.l. n. 4/2019)

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
  • ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro
  • Patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione principale.
  • Patrimonio mobiliare a lordo di eventuali detrazioni (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.I suddetti massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.
Inoltre, nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità
  • navi e imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.